decisa in consiglio il 30 giugno 1958
Latto conclusivo della vicenda del fedecommesso Giustiniani, fu
intentata dalla Nobildonna Beatrice Giustiniani di quel ramo Romano i cui antenati
seppelliti alla Minerva che poteva vantare la vicinanza più prossima a Vincenzo
Giustiniani, contro una folta schiera di convenuti che a ragione o a torto depositando dei
loro alberi genealogici volevano provare la loro discendenza da Giustiniani di Chios e la
partecipazione al fedecommesso Giustiniani.
Nelle conclusioni lAvvocato della N.D. Beatrice e di quelli delle parti convenute
concordano nel dichiarare
che tutti i convenuti sono membri della comunione famigliare della famiglia Giustiniani ai
sensi di quanto disposto dalla sentenza della Corte di Appello di Genova del 5 dicembre
1950 - 19 maggio 1951 ai quali compete una certa quota, tenuto conto degli aventi diritto
al momento della soppressione delle corporazioni famigliari del 1798 e combinando
successivamente la divisione in stirpi (da dove le 12 stirpi) e nellambito della
stessa stirpe per capi:
(per ragioni di spazio e privacy omettiamo gli effettevi eredi determinati capo per capo)
di ritenere estinto il giudizio nei confronti del Marchese Roberto Giustiniani come da lui
richiesto
Di porre le spese di giudizio dei convenuti a detrazione della massa
CONCLUSIONI
Le parti chiedono di ammettere nella quote parti indicate i richiedenti alla comunione
della Famiglia Giustiniani come ordinato nella sentenza della Corte dappello del
5.12.1951
Il tribunale riconosce che il fedecommesso poteva configurarisi come una comunione e non
come una fondazione.
Il tribunale Prende quindi atto e ripartisce il lascito del Marchese Vincenzo Giustiniani
in base ai discendenti dei partecipanti alla comunione al momento della sua abolizione con
Legge 14 giugno 1798 della Repubblica Democratica Ligure.
Il Tribunale dispone quindi anche la liquidazione del patrimonio e lassegnazione di
lotti come disposto dallarticolo 789 codice di procedura civile vigente
allepoca, questo procedimento sarà comunque disposto con una successiva sentenza.
Quanto alla determinazione degli aventi diritti come stabilito dalla sentenza del 5
dicembre 1950 - 19 marzo 1951 della Corte dappello di Genova non può essere
fatto che ricostruendo lo stato degli aventi diritto al momento della soppressione delle
corporazioni famigliari, combinando successivamente, e secondo le regole generali in
materia di divisione ereditaria, la divisioni per stirpi e con quella nellambito
della stessa stirpe per capi.
Agli originari 117 si arrivò ai 288 per effetto delle successioni e delle immissioni in
giudizio nellambito degli stipiti accertati.
Laccertamento degli aventi diritto fu fatto in base alle risultanze delle domande
presentate corredate di alberi genealogici anche se non considerate dal perito araldico,
infatti dalla perizia furono accertate 10 stirpi a cui si aggiunsero in sede di giudizio
quella dei Giustiniani - De Franchi e dei Giustiniani - Aranci.
Di tutti quelli che chiesero di partecipare al fedecommesso furono esclusi un gruppo
discendenti da un certo Giustiniani Gio Batta di Giacomo, di Francesco che come ha
accertato il consulente araldico dellufficio, in conseguenza delle lotte politiche
del tempo, aveva dovuto lasciare Genova nel 1507 e si era trasferito nel feudo della
famiglia Colonna di Subiaco, dando origine ad un nuovo ramo della famiglia Giustiniani, ma
essendo il lascito del Marchese Vincenzo del 1631, nessun discendente avrebbe potuto
vantare diritti su parte di quella eredità, inoltre alla soppressione delle corporazioni
questo ramo non aveva mai partecipato alla ripartizione dei redditi del fedecommesso.
Con questa sentenza vengono determinati tutti gli aventi diritto alla comunione famigliare
e lentità della quota di ciascuno di essi, ritenendosi quindi definitiva.
Il patrimonio al netto delle spese di giudizio, amministrazione e vari veniva
successivamente ripartito pro quota agli eredi accertati.
Purtroppo dagli elementi in mio possesso non sono riuscito a quantificare in valore
delleredità giacente che come identificato nelle more del giudizio al netto delle
non poche spese doveva essere almeno pari al valore del feudo di Bassano ceduto poi agli
Odescalchi e il Palazzo Giustiniani di Genova compresi di arredi, quadri e
suppellettili.
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