LA SENTENZA DEL 21 AGOSTO 1958

decisa in consiglio il 30 giugno 1958

L’atto conclusivo della vicenda del fedecommesso Giustiniani, fu intentata dalla Nobildonna Beatrice Giustiniani di quel ramo Romano i cui antenati seppelliti alla Minerva che poteva vantare la vicinanza più prossima a Vincenzo Giustiniani, contro una folta schiera di convenuti che a ragione o a torto depositando dei loro alberi genealogici volevano provare la loro discendenza da Giustiniani di Chios e la partecipazione al fedecommesso Giustiniani.

Nelle conclusioni l’Avvocato della N.D. Beatrice e di quelli delle parti convenute concordano nel dichiarare

che tutti i convenuti sono membri della comunione famigliare della famiglia Giustiniani ai sensi di quanto disposto dalla sentenza della Corte di Appello di Genova del 5 dicembre 1950 - 19 maggio 1951 ai quali compete una certa quota, tenuto conto degli aventi diritto al momento della soppressione delle corporazioni famigliari del 1798 e combinando successivamente la divisione in stirpi (da dove le 12 stirpi) e nell’ambito della stessa stirpe per capi:
(per ragioni di spazio e privacy omettiamo gli effettevi eredi determinati capo per capo)

  1. Ramo Giustiniani Recanelli per un totale di 1/4
    - 1 stirpe 9 eredi (dalla più piccola parte di 5/1152 alla più grande di 1/48) per un totale di 1/12, facente capo a Giustiniani Francesco fu Giacomo Venanzio
    - 2 stirpe 33 eredi (dalla più piccola parte di 1/1200 alla più grande di 1/120) per un totale di 1/12, facente capo a Giustiniani Pietro Antonio fu Giacomo Venanzio
    - 3 stirpe 7 eredi (dalla più piccola parte di 1/12 alla più grande di 1/192) per un totale di 1/12, facente capo a Giustiniani Francesco Saverio fu Pietro
  2. Ramo Giustiniani Campi per un totale di 1/12
    - 1 stirpe 23 eredi (dalla più piccola parte di 1/768 alla più grande di 1/96) facente capo a Giustiniani Alessandro Ippolito fu Gio Costantino
  3. Ramo Giustiniani De Furneto Brizio per un totale di 1/6
    - 1 stirpe 14 eredi (dalla più piccola parte di 1/336 alla più grande di 1/84) per un totale di 1/12, facente capo a Giustiniani Brizio fu Brizio
    - 2 stirpe 14 eredi (dalla più piccola parte di 1/864 alla più grande di 1/72) per un totale di 1/12, facente capo a Giustiniani Gio Batta fu Brizio
  4. Ramo Giustiniani Patrizi di Scio (Roma) di 1/12
    - 1 stirpe 13 eredi (dalla più piccola parte di 5/1152 alla più grande di 1/72), facente capo a Giustiniani Paolo fu Giuseppe
  5. Ramo Giustiniani Garibaldi per un totale di 1/6
    - 1 stirpe 1 erede (del 1/12) per un totale di 1/12, facente capo a Giustiniani Ambrogio Giuseppe fu Pietro Ambrogio
    - 2 stirpe 1 erede (del 1/12) per un totale di 1/12, facente capo a Giustiniani Gioachino fu Pietro Ambrogio (emigrato nell’700 a L’Avana Cuba)
  6. Ramo Giustiniani Aranci per un totale di 1/12
    - 1 stirpe 1 erede (del 1/12), facente capo a Giustininani Pompeo fu Raffaele Antonio, rappresentata da Gian Giorgio Zorzi Giustiniani figlio di Matteo Zorzi in Michelangelo e Pompea Fedora Giustiniani nata a Vicenza nel gennaio 1721.
  7. Ramo Giustiniani Longo per un totale di 1/12
    - 1 stirpe 1 erede (del 1/12), facente capo a Giustiniani Giovanni Enrico fu Baldassare
  8. Ramo Giustiniani De Franchi per un totale di 1/12
    - 1 stirpe 1 erede (del 1/12), facente capo a Giustiniani Vincenzo fu Carlo Tommaso. rappresentata dalla Signora Maria margherita Lencisa Giustiniani figlia di fu Carlo Tommaso Giustiniani vivente nel 1790 discendente di Vincenzo Giustiniani


di ritenere estinto il giudizio nei confronti del Marchese Roberto Giustiniani come da lui richiesto
Di porre le spese di giudizio dei convenuti a detrazione della massa

CONCLUSIONI

Le parti chiedono di ammettere nella quote parti indicate i richiedenti alla comunione della Famiglia Giustiniani come ordinato nella sentenza della Corte d’appello del 5.12.1951

Il tribunale riconosce che il fedecommesso poteva configurarisi come una comunione e non come una fondazione.
Il tribunale Prende quindi atto e ripartisce il lascito del Marchese Vincenzo Giustiniani in base ai discendenti dei partecipanti alla comunione al momento della sua abolizione con Legge 14 giugno 1798 della Repubblica Democratica Ligure.
Il Tribunale dispone quindi anche la liquidazione del patrimonio e l’assegnazione di lotti come disposto dall’articolo 789 codice di procedura civile vigente all’epoca, questo procedimento sarà comunque disposto con una successiva sentenza.
Quanto alla determinazione degli aventi diritti come stabilito dalla sentenza del 5 dicembre 1950 - 19 marzo 1951 della Corte d’appello di Genova “non può essere fatto che ricostruendo lo stato degli aventi diritto al momento della soppressione delle corporazioni famigliari, combinando successivamente, e secondo le regole generali in materia di divisione ereditaria, la divisioni per stirpi e con quella nell’ambito della stessa stirpe per capi.
Agli originari 117 si arrivò ai 288 per effetto delle successioni e delle immissioni in giudizio nell’ambito degli stipiti accertati.
L’accertamento degli aventi diritto fu fatto in base alle risultanze delle domande presentate corredate di alberi genealogici anche se non considerate dal perito araldico, infatti dalla perizia furono accertate 10 stirpi a cui si aggiunsero in sede di giudizio quella dei Giustiniani - De Franchi e dei Giustiniani - Aranci.

Di tutti quelli che chiesero di partecipare al fedecommesso furono esclusi un gruppo discendenti da un certo Giustiniani Gio Batta di Giacomo, di Francesco che come ha accertato il consulente araldico dell’ufficio, in conseguenza delle lotte politiche del tempo, aveva dovuto lasciare Genova nel 1507 e si era trasferito nel feudo della famiglia Colonna di Subiaco, dando origine ad un nuovo ramo della famiglia Giustiniani, ma essendo il lascito del Marchese Vincenzo del 1631, nessun discendente avrebbe potuto vantare diritti su parte di quella eredità, inoltre alla soppressione delle corporazioni questo ramo non aveva mai partecipato alla ripartizione dei redditi del fedecommesso.
Con questa sentenza vengono determinati tutti gli aventi diritto alla comunione famigliare e l’entità della quota di ciascuno di essi, ritenendosi quindi definitiva.
Il patrimonio al netto delle spese di giudizio, amministrazione e vari veniva successivamente ripartito pro quota agli eredi accertati.
Purtroppo dagli elementi in mio possesso non sono riuscito a quantificare in valore dell’eredità giacente che come identificato nelle more del giudizio al netto delle non poche spese doveva essere almeno pari al valore del feudo di Bassano ceduto poi agli Odescalchi e il Palazzo Giustiniani di Genova compresi di arredi, quadri e suppellettili.


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