GIUSTINIANI ART ADVISORY - UN PORTALE DEDICATO ALL'ARTE
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AUTENTICITA'
DELL'OPERA D'ARTE
IL RUOLO DELL'ART ADVISOR
IL MERCATO DELL'ARTE - LE QUOTAZIONI
Il problema dell’autenticità di un’opera (Pierpaolo Carbone)
Regola fondamentale nel mercato
dell’arte è quella secondo cui chi vende l'opera deve garantirne
l'autenticità: l'acquirente di un'opera d'arte è infatti tenuto a
richiedere al momento dell'acquisto il certificato di autenticità
dell'opera e il venditore è obbligato a fornire tale
certificazione.
L’art. 2 della cd. Legge Pieraccini (L.n.1062/1971) prevedeva al riguardo un
obbligo del venditore di consegnare al compratore un attestato di
autenticità, consistente in una copia fotografica dell’opera
con la retroscritta dichiarazione di autenticità e l’indicazione della
provenienza, sottoscritti dal venditore.
L’attuale disciplina (art. 64, Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
Codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo cui “chiunque esercita
l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di
intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di
grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o
comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di
consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o
almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero,
in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una
dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la
probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in
relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica
degli stessi”[1]) prevede invece che il
venditore consegni la documentazione attestante l’autenticità o
almeno la probabile attribuzione e la provenienza
dell’opera. Nel caso in cui questa documentazione manchi, il venditore
deve rilasciare una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili
sull’autenticità o la probabile attribuzione(2).
Ciò posto, le modalità di attribuzione e di autenticazione di opere sono diverse
e variano a seconda che si tratti di un’opera di autore vivente o
defunto.
Nel primo caso, è sufficiente richiedere l’autentica alla galleria,
se l’acquisto è stato fatto per il suo tramite, ovvero direttamente
all’artista il quale, ai sensi dell’art. 20 della L. n. 633/1941 (Legge
sul diritto d’autore), ne riconoscerà la paternità.
Nel caso in cui, invece, si tratti di autore defunto, viene in rilievo l’art. 23
della Legge sul diritto d’autore, secondo cui, alla morte dell’artista,
il diritto morale di attribuzione della paternità dell’opera è esercitabile dai
suoi eredi (in particolare, dal coniuge superstite e dai figli), quale
acquisto iure proprio, o da archivi, fondazioni, o associazioni
che siano mandatari degli eredi medesimi.
Tuttavia, la facoltà di autentica non deve essere intesa alla stregua di un
diritto riservato in esclusiva ai soggetti ivi specificati, soprattutto quando,
come spesso accade, costoro non siano neppure esperti d’arte(3):
per costante orientamento di dottrina(4) e
giurisprudenza, l’expertise(5),
ossia il parere in merito all'autenticità ed all'attribuzione di un'opera
d'arte, può essere rilasciato da chiunque sia competente ed autorevole,
non trattandosi di un diritto spettante in via esclusiva agli eredi
dell'artista, i quali non possono, quindi, attribuire o negare a terzi (ad es.
critici d'arte o studiosi) la facoltà di rilasciare expertises in
merito all'autenticità dell'opera del loro congiunto.
Ciò in quanto la formulazione dei giudizi sulla autenticità di un’opera d’arte
di un artista defunto costituisce espressione del diritto alla libera
manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e, pertanto, può essere
effettuata da qualunque soggetto accreditato come esperto dal mercato(6),
fermo restando il diritto degli eredi di rivendicare la paternità di un’opera
d’arte ove erroneamente attribuita ad altri o, viceversa, disconoscerne la
provenienza(7).
In tale contesto, l’obbligazione gravante sull’esperto d’arte chiamato a rendere
una perizia, stima, attribuzione o autenticazione di un’opera d’arte si atteggia
a semplice “obbligazione di mezzi” e non “obbligazione
di risultato”. Con la logica conseguenza che l’esperto, ex art. 2236
c.c.:
a) in base al principio dell’autonomia negoziale (di cui la libertà di
contrattare è una specifica manifestazione), non può essere obbligato a
stipulare un contratto avente ad oggetto la manifestazione della propria
opinione(8). Essendo l'opinione
incoercibile, non è data, in astratto, azione contro chi, esprimendo il proprio
parere, disconosca l'autenticità dell'opera non archiviandola; residua, però,
per il proprietario del bene, la possibilità di adire l’autorità giudiziaria
attraverso le sezioni specializzate in materia di P.I.I., per ottenere un
giudizio di accertamento sull’ attribuzione dell’opera de qua;
b) potrà rispondere dei danni solo qualora si provi in giudizio che il diniego
di archiviazione o di autentica sia viziato da dolo o colpa grave.
Partendo dal presupposto che l'autenticazione consiste in una
dichiarazione di scienza avente ad oggetto un parere tecnico, di essa
può sempre rilevarsi la perizia o l'imperizia con la quale è stata effettuata
nello svolgimento del rapporto obbligatorio.
In ogni caso, la legge non specifica quali requisiti formali un certificato di
autenticità debba soddisfare per essere considerato valido. Anche l’art. 64 del
Decreto legislativo n. 42/2004, rubricato proprio “Attestati di autenticità e di
provenienza”, si limita a fare riferimento ad una generica “documentazione” o
“dichiarazione”.
L’esperienza, tuttavia suggerisce di consegnare all’acquirente una
riproduzione fotografica dell’opera con la retroscritta dichiarazione di
autenticità e la descrizione tecnica del bene (autore, titolo, tecnica,
dimensioni, anni di realizzazione, provenienza). Tale dichiarazione, ovviamente,
dovrà essere sottoscritta dall’artista (o dagli altri soggetti che hanno
autenticato l’opera) e dal venditore professionista.
Ciò non esclude che il certificato di autenticità, quando non sia stato
rilasciato direttamente dall’artista, possa essere contestato: anche il parere
rilasciato dal consulente tecnico del tribunale, per quanto motivato ed
autorevole, può sempre essere messo in discussione da altro perito. In materia,
occorre, infatti, tener conto della peculiarità dell’oggetto d’arte come oggetto
di scambio, peculiarità che dipende principalmente dall'incertezza
intrinseca della sua esatta identità e dal fatto che, soprattutto per
le opere più antiche, l’identità e la provenienza dell’opera dipendono spesso da
una valutazione, quella dell’esperto, che per quanto
diligentemente resa, altro non è se non un giudizio,
un'opinione, suscettibile come tale di mutamento.
Note:
1. Quello in esame è un effetto legale tipico, avente ad oggetto l'obbligo, in
capo a chi svolge attività di vendita al pubblico, di consegnare i certificati
di autenticità delle opere che provengono dall'artista (le cd. autentiche su
foto), o quelli che provengono dalle Fondazioni o Archivi a tale scopo
costituiti, e, in mancanza, di dichiararne l'autenticità o la probabile
attribuzione e provenienza (Cfr Cass. 3 luglio 1999, n. 7299, con riguardo al
medesimo obbligo imposto dall’art. 2 L. n. 1062/1971, oggi abrogato dal Codice
dei beni culturali, ma anella sostanza riprodotto nell’art. 64 cit.).
2. Il mancato rilascio dell’autentica da parte del venditore costituisce secondo
costante giurisprudenza un inadempimento di non scarsa importanza che può
condurre la risoluzione del contratto di vendita dell’opera, posto che il
difetto di autenticazione preclude di fatto l’immissione del dipinto sul mercato
e la sua corretta valutazione.
3. Diversamente opinando, e cioè ritenendo che tale diritto spetti in esclusiva
ai soli legittimari ed eredi del defunto artista, si finirebbe con il
trasformare tali categorie di soggetti, ope legis, in esperti d'arte.
4. Cfr G. FREZZA, nota a Tribunale Roma , 16/02/2010, n. 3425, Opera d’arte
e diritto all’autenticazione, in Dir. Famiglia 2011, 4, 1734.
5. In proposito, si parla pure di “certificato d’autenticità” o di
“validazione”. Viene, dunque, rilasciato un certificato accompagnato dalla
fotografia, in cui vengono riportati i dati tecnici relativi all’opera e il
codice di identificazione della stessa,.In caso contrario, sarà, invece, emesso
certificato di non “attribuibilità”.
6. Tribunale di Milano, 13 dicembre 2004, sez. spec. Proprietà intellettuale,
ined. Si tratta, dunque, di una facoltà insita nel diritto alla libera
manifestazione del pensiero, di cui all'art. 21, comma 1, Cost.
7. In dottrina cfr F. LEMME, in Compendio di diritto dei beni culturali,
CEDAM 2013, pag. 48, il quale, a fronte del vuoto normativo in materia, giunge
ad affermare che chiunque possa rivendicare per sé il ruolo di critico ufficiale
di un determinato artista, “anche perché la mancata istituzione di un albo dei
consulenti tecnici in materia di opere d’arte (istituzione prevista nel lontano
1971 con la cd. Legge Pieraccini, ma non ancora attuata) non introduce parametri
idonei ad affermare l’esistenza di categorie privilegiate”.
8. Ad es. non esiste alcuna norma che imponga agli Archivi di certificare le
opere, o che ne abbia disciplinato l'istituzione; questi infatti sono creati da
Fondazioni – spesso degli stessi eredi dell'artista defunto – che dietro un
corrispettivo e attraverso il lavoro di un collegio di storici dell'arte,
compiono un'attività di ricerca storico-documentale di un'opera, procedendo poi
all'archiviazione e al rilascio del relativo expertise
VALUTARE L'ARTE: Quali parametri
Si potrebbe dire che le quotazioni di un'opera d'arte
dipendono dalla somma di un insieme di elementi che il collezionista deve sempre
tener presente quando acquista l'opera di un artista: la qualità dell'opera, il grado
di commerciabilità e di piacevolezza, la forza economica e l'importanza del
gallerista, il critico di riferimento, le pubblicazioni e il curriculum delle mostre, i
collezionisti, la diffusione nazionale e/o internazionale, il ruolo dei musei e delle
istituzioni pubbliche, gli investimenti pubblicitari. Questi elementi possono
essere visti come una sorta di “certificato di garanzia” da parte del
collezionista, che serve ad attestare l'importanza effettiva dell'artista.
il
prezzo di un'opera è la conseguenza di un lungo processo, costituito da una catena
di ruoli complementari in cui il gallerista, il critico, il collezionista, i media e il
museo contribuiscono, con modalità e pesi differenti, alla valutazione del prezzo
finale dell'opera: tale sistema ha assunto le dimensioni internazionali a partire
dagli anni sessanta, con l'intensificarsi degli scambi tra Europa Occidentale e Stati
Uniti. Se l'artista, con alle spalle una buona galleria e il sostegno di un importante
critico, viene inserito in importanti mostre
riuscendo così ad imporsi a livello internazionale, vedrà le sue quotazioni
lievitare.
Quando le opere d'arte diventano oggetto di attenzione dell'economia, è
importante prendere in considerazione alcune caratteristiche che li differenziano
dagli altri beni. Una prima peculiarità che li riguarda è sicuramente la scarsità: la
maggior parte beni è presente in esemplari unici e la disponibilità è sempre (tranne
rare eccezioni) limitata.
Un secondo fattore importante è che tali beni sono
soggetti, a una duplice valorizzazione nel
tempo: non solo per ciò che riguarda il supporto materiale dell'opera, ma anche
per quanto concerne l'apporto del lavoro specifico dell'artista; questo valore
aggiunto, quindi, viene dato dall'idea creativa dell'artista e dalla fattura tecnica
dell'opera.
Il valore delle opere d'arte sono soggette a un insieme di variabili principalmente qualitative;
ad esempio la qualità è uno dei primi fattori che esercita una forte incidenza sul prezzo di vendita.
Un altro fattore oggettivo che concorre al processo di attribuzione del prezzo è la
tecnica di esecuzione. Il mercato mostra di apprezzare maggiormente le pitture e
soprattutto i dipinti eseguiti su tela con acrilici o colori ad olio. Solitamente, a
parità di dimensioni, una tempera viene valutata meno della metà di un olio dalle
caratteristiche analoghe; un acquarello circa un quarto, e un disegno meno di un
decimo.
La tecnica, poi, coinvolge a sua volta altri tre fattori: la conservabilità
delle opere, il mestiere dell'autore, e l'equilibrio tra il soggetto rappresentato e il
luogo di destinazione potenziale di tali opere.
Il valore finale di un'opera dipende dalla dimensione, a parità di altre condizioni;
solitamente, più un bene è grande, più alto sarà il suo valore. Nell'ambito del
mercato francese di inizio secolo è nato il “sistema dei punti”, ancora oggi
utilizzato: è una misura convenzionale adottata per valutare le opere in base alla
loro area.
Un artista con stabili quotazioni di mercato potrebbe
quindi avere un valore “un tanto al punto”; recentemente si è pensato di
moltiplicare le somme della base e dell'altezza del quadro per un coefficiente
variabile di anno in anno. Attualmente i galleristi di arte contemporanea si
scambiano informazioni sul valore degli artisti definendo un coefficiente che
viene applicato alla grandezza del quadro (misurata come somma della sua base
più l'altezza): un grande maestro avrà un coefficiente piuttosto alto, un giovane
alle prime esperienze intorno allo 0,5. Questa tecnica viene definita “puntoquadro”.
Un altro elemento essenziale per il calcolo del valore di un'opera è il periodo in
cui è stata prodotta; quello che si tende a valutare maggiormente è il periodo più
innovativo dell'artista, quello nel quale egli ha dato i suoi migliori contributi e ha
iniziato a rendersi noto al pubblico: sono numerosissimi gli artisti i quali, sapendo
che un'opera che reca una certa data vale di più di quelle che sta producendo in
quel momento, retrodatano queste ultime sperando in un loro miglior piazzamento
sul mercato67. La valutazione del mercato tiene decisamente conto della rilevanza
storica dell'opera: un'opera non deve essere solo “bella”, ma deve appartenere a
un momento importante della carriera di un artista.
Anche per gli artisti emergenti, è necessario tenere conto del curriculum critico
delle loro opere e della loro attività in generale; la recensione critica è elemento
ormai imprescindibile nella valutazione di un'opera.
Un quadro recensito nelle riviste specializzate acquista maggior valore, e
ovviamente più è importante la pubblicazione più alto sarà il prezzo finale.
Altri fattori sono anche il soggetto e la composizione dell'opera; come spiega
Anderson, per il quale si rimanda al capitolo 4, il soggetto è una forte
discriminante per il prezzo dell'opera. Non sono rari i casi in cui opere di
eccellente qualità e di artisti affermati siano rimasti invenduti numerose volte a
causa del soggetto stesso (può essere comprensibile come temi quali una
flagellazione o un martirio non trovino facilmente degli acquirenti al di fuori dei
musei o delle fondazioni). L'elemento sicuramente più importante resta la fama
dell'artista.
L'“Expertise” è una parola di origine francese che significa letteralmente “perizia”. Essa è utilizzata, nel linguaggio tecnico proprio degli storici dell’arte, per indicare un documento ufficiale, che contiene le caratteristiche tecniche di un’opera d’arte e ne certifica l’autenticità, l’epoca, la datazione e lo stato di conservazione. Nel suo insieme può definirsi quel documento d’identità di un’opera d’arte contenente una descrizione (il più possibile) completa della storia dell’opera, in base anche a eventuali analisi di laboratorio, se ritenute necessarie. L'expertise, dunque, consiste in una dettagliata relazione per la valutazione dell'originalità e dell'inquadramento storico-artistico dell'opera in esame, qualunque sia la natura del bene, i.e. un quadro, un mobile o un’altra opera figurativa.
L'expertise non indica il valore commerciale dell’opera.
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, essendo l'expertise un documento contenente il parere di un esperto, considerato competente ed autorevole, in merito all'autenticità e all'attribuzione di un'opera d'arte, e ritenuto che tale documento possa essere rilasciato da chiunque sia in possesso di tali requisiti in materia (appunto, competenza e autorevolezza), non trattandosi di un diritto riservato in esclusiva agli eredi dell'artista i quali non possono, pertanto, attribuire o negare a terzi (chiunque essi siano, critici d'arte o studiosi) la facoltà di rilasciare "expertises" in merito all'autenticità dell'opera del loro congiunto.
È stato, infatti, statuito che “la formulazione dei giudizi sull'autenticità e sul conseguente valore di un'opera d'arte di un artista defunto costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, e, pertanto, può essere effettuata da qualunque soggetto considerato esperto, fermo restando il diritto degli eredi di rivendicare la paternità dell'opera d'arte, ove erroneamente attribuita ad altri, o, viceversa, di disconoscerne la provenienza.
la perizia è il documento contenente l’expertise, ma a cui viene aggiunta la valutazione economica dell’opera e può essere eseguita soltanto da un perito iscritto all'albo dei periti del Tribunale e della Camera di Commercio. Sul punto si rileva, peraltro, che per essere iscritto negli albi generici come consulenti tecnici è sufficiente dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività professionale e la speciale competenza tecnica in materia.
Le Camere di Commercio hanno, invece, istituito un proprio elenco di periti d’arte per accedere al quale si ritiene sufficiente una laurea tecnica in materia o l’esercizio per tre anni della professione di antiquario.
Il perito d’arte può quindi iscriversi al ruolo di periti ed esperti della propria Camera di Commercio di riferimento, sotto la sub-categoria “Antichità e oggetti d’arte” della categoria “Attività varie”, sulla base di requisiti personali, morali e professionali, che sono stabiliti dalla Camera di Commercio.
In particolare è la Camera di Commercio che si occupa dell'istruttoria ed effettua una valutazione del curriculum del soggetto che richiede l’iscrizione, comprovato da adeguata documentazione, prodotto dall´interessato.
In assenza di adeguata documentazione comprovante l´attività professionale svolta, il candidato è convocato per una sorta di esaminazione orale, al superamento del quale, potrà essere effettuata l’iscrizione.
Va precisato che l'iscrizione al ruolo dei periti e degli esperti presso la Camera di Commercio non abilita all'esercizio dell'attività, ma ha una pura funzione di pubblicità conoscitiva: prova ne è la circostanza per cui l’iscrizione non è obbligatoria ai fini dello svolgimento dell'attività stessa.
A fronte del vuoto normativo in materia, infatti, si è giunti ad affermare che chiunque possa rivendicare per sé il ruolo di critico ufficiale di un determinato artista, anche perché la mancata istituzione di un Albo dei consulenti tecnici in materia di opere d’arte (istituzione prevista nel lontano 1971 con la cd. Legge Pieraccini, ma non ancora attuata) non introduce parametri idonei ad affermare l’esistenza di categorie privilegiate.
I periti e gli esperti iscritti nel ruolo camerale devono esplicare funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione di quelle attività per le quali esistono albi regolati da apposite disposizioni.
Il certificato di autenticità.
Si tratta di documenti cartacei ufficiali che contengono le caratteristiche tecniche delle opere esaminate e ne certificano l’autenticità. Sono composte da una relazione scritta con indicazioni tecniche, critiche e biografiche (nel caso di opere firmate) e da foto indicative con i dettagli più rilevanti; vi sono poi in genere allegati vari (ad esempio: fotocopie di opere comparative, biografie desunte da pubblicazioni, altri expertise, titoli di acquisto, ecc).
Elemento fondamentale è la firma del soggetto che l’ha rilasciato15.
La relazione scritta si conclude con l’indicazione dello stato di conservazione dell’opera che è molto importante ai fini della sua giusta valutazione sul mercato. Le certificazioni si rilasciano generalmente in originale e due copie conformi. Una terza copia conforme resta nell’archivio personale del perito. Da quanto ora esposto emerge con chiarezza con chiarezza come non vi sono differenze sostanziali tra l’expertise e il certificato di autenticità.
E difatti, al di là della mera differenza nominale, da un punto di vista comune, l’unico elemento che vale a distinguere il certificato di autenticità dall’expertise è che il termine “autentica” si utilizza per gli elaborati aventi a oggetto le opere di arte contemporanea, mentre è utilizzato il termine “expertise” nel caso di arte antica e di oggetti di antiquariato.
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