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AUTENTICITA' DELL'OPERA D'ARTE
IL RUOLO DELL'ART ADVISOR
IL MERCATO DELL'ARTE - LE QUOTAZIONI  

Il problema dell’autenticità di un’opera (Pierpaolo Carbone)

Regola fondamentale nel mercato dell’arte è quella secondo cui chi vende l'opera deve garantirne l'autenticità: l'acquirente di un'opera d'arte è infatti tenuto a richiedere al momento dell'acquisto il certificato di autenticità dell'opera e il venditore è obbligato a fornire tale certificazione.
L’art. 2 della cd. Legge Pieraccini (L.n.1062/1971) prevedeva al riguardo un obbligo del venditore di consegnare al compratore un attestato di autenticità, consistente in una copia fotografica dell’opera con la retroscritta dichiarazione di autenticità e l’indicazione della provenienza, sottoscritti dal venditore.
L’attuale disciplina (art. 64, Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo cui “chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi[1]) prevede invece che il venditore consegni la documentazione attestante l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza dell’opera. Nel caso in cui questa documentazione manchi, il venditore deve rilasciare una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione(2).
Ciò posto, le modalità di attribuzione e di autenticazione di opere sono diverse e variano a  seconda che si tratti di un’opera di autore vivente o defunto.
Nel primo caso, è sufficiente richiedere l’autentica alla galleria, se l’acquisto è stato fatto per il suo tramite, ovvero direttamente all’artista il quale, ai sensi dell’art. 20 della L. n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore), ne riconoscerà la paternità.
Nel caso in cui, invece, si tratti di autore defunto, viene in rilievo l’art. 23 della Legge sul diritto d’autore, secondo cui, alla morte dell’artista, il diritto morale di attribuzione della paternità dell’opera è esercitabile dai suoi eredi (in particolare, dal coniuge superstite e dai figli), quale acquisto iure proprio, o da archivi, fondazioni, o associazioni che siano mandatari degli eredi medesimi.

Tuttavia, la facoltà di autentica non deve essere intesa alla stregua di un diritto riservato in esclusiva ai soggetti ivi specificati, soprattutto quando, come spesso accade, costoro non siano neppure esperti d’arte(3): per costante orientamento di dottrina(4) e giurisprudenza, l’expertise(5), ossia il parere in merito all'autenticità ed all'attribuzione di un'opera d'arte, può essere rilasciato da chiunque sia competente ed autorevole, non trattandosi di un diritto spettante in via esclusiva agli eredi dell'artista, i quali non possono, quindi, attribuire o negare a terzi (ad es. critici d'arte o studiosi) la facoltà di rilasciare expertises in merito all'autenticità dell'opera del loro congiunto.
Ciò in quanto la formulazione dei giudizi sulla autenticità di un’opera d’arte di un artista defunto costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e, pertanto, può essere effettuata da qualunque soggetto accreditato come esperto dal mercato(6), fermo restando il diritto degli eredi di rivendicare la paternità di un’opera d’arte ove erroneamente attribuita ad altri o, viceversa, disconoscerne la provenienza(7).

In tale contesto, l’obbligazione gravante sull’esperto d’arte chiamato a rendere una perizia, stima, attribuzione o autenticazione di un’opera d’arte si atteggia a semplice “obbligazione di mezzi” e non “obbligazione di risultato”. Con la logica conseguenza che l’esperto, ex art. 2236 c.c.:
a) in base al principio dell’autonomia negoziale (di cui la libertà di contrattare è una specifica manifestazione), non può essere obbligato a stipulare un contratto avente ad oggetto la manifestazione della propria opinione(8). Essendo l'opinione incoercibile, non è data, in astratto, azione contro chi, esprimendo il proprio parere, disconosca l'autenticità dell'opera non archiviandola; residua, però, per il proprietario del bene, la possibilità di adire l’autorità giudiziaria attraverso le sezioni specializzate in materia di P.I.I., per ottenere un giudizio di accertamento sull’ attribuzione dell’opera de qua;
b) potrà rispondere dei danni solo qualora si provi in giudizio che il diniego di archiviazione o di autentica sia viziato da dolo o colpa grave. Partendo dal presupposto che l'autenticazione consiste in una dichiarazione di scienza avente ad oggetto un parere tecnico, di essa può  sempre rilevarsi la perizia o l'imperizia con la quale è stata effettuata nello svolgimento del rapporto obbligatorio.
In ogni caso, la legge non specifica quali requisiti formali un certificato di autenticità debba soddisfare per essere considerato valido. Anche l’art. 64 del Decreto legislativo n. 42/2004, rubricato proprio “Attestati di autenticità e di provenienza”, si limita a fare riferimento ad una generica “documentazione” o “dichiarazione”.
L’esperienza, tuttavia suggerisce di consegnare all’acquirente una riproduzione fotografica dell’opera con la retroscritta dichiarazione di autenticità e la descrizione tecnica del bene (autore, titolo, tecnica, dimensioni, anni di realizzazione, provenienza). Tale dichiarazione, ovviamente, dovrà essere sottoscritta dall’artista (o dagli altri soggetti che hanno autenticato l’opera) e dal venditore professionista.

Ciò non esclude che il certificato di autenticità, quando non sia stato rilasciato direttamente dall’artista, possa essere contestato: anche il parere rilasciato dal consulente tecnico del tribunale, per quanto motivato ed autorevole, può sempre essere messo in discussione da altro perito. In materia, occorre, infatti, tener conto della peculiarità dell’oggetto d’arte come oggetto di scambio, peculiarità che dipende principalmente dall'incertezza intrinseca della sua esatta identità e dal fatto che, soprattutto per le opere più antiche, l’identità e la provenienza dell’opera dipendono spesso da una valutazione, quella dell’esperto, che per quanto diligentemente resa, altro non è se non un giudizio, un'opinione, suscettibile come tale di mutamento.

Note:
1. Quello in esame è un effetto legale tipico, avente ad oggetto l'obbligo, in capo a chi svolge attività di vendita al pubblico, di consegnare i certificati di autenticità delle opere che provengono dall'artista (le cd. autentiche su foto), o quelli che provengono dalle Fondazioni o Archivi a tale scopo costituiti, e, in mancanza, di dichiararne l'autenticità o la probabile attribuzione e provenienza (Cfr  Cass.  3 luglio 1999, n. 7299, con riguardo al medesimo obbligo imposto dall’art. 2 L. n. 1062/1971, oggi abrogato dal Codice dei beni culturali, ma anella sostanza riprodotto nell’art. 64 cit.).
2. Il mancato rilascio dell’autentica da parte del venditore costituisce secondo costante giurisprudenza un inadempimento di non scarsa importanza che può condurre la risoluzione del contratto di vendita dell’opera, posto che il difetto di autenticazione preclude di fatto l’immissione del dipinto sul mercato e la sua corretta valutazione.
3. Diversamente opinando, e cioè ritenendo che tale diritto spetti in esclusiva ai soli legittimari ed eredi del defunto artista, si finirebbe con il trasformare tali categorie di soggetti, ope legis, in esperti d'arte.
4. Cfr G. FREZZA, nota a Tribunale Roma , 16/02/2010, n. 3425, Opera d’arte e diritto all’autenticazione, in Dir. Famiglia 2011, 4, 1734.
5. In proposito, si parla pure di “certificato d’autenticità” o di “validazione”. Viene, dunque, rilasciato un certificato accompagnato dalla fotografia, in cui vengono riportati i dati tecnici relativi all’opera e  il codice di identificazione della stessa,.In caso contrario, sarà, invece, emesso certificato di non “attribuibilità”.
6. Tribunale di Milano, 13 dicembre 2004, sez. spec. Proprietà intellettuale, ined. Si tratta, dunque, di una facoltà insita nel diritto alla libera manifestazione del pensiero, di cui all'art. 21, comma 1, Cost.
7. In dottrina cfr F. LEMME, in Compendio di diritto dei beni culturali, CEDAM 2013, pag. 48, il quale, a fronte del  vuoto normativo in materia, giunge ad affermare che chiunque possa rivendicare per sé il ruolo di critico ufficiale di un determinato artista, “anche perché la mancata istituzione di un albo dei consulenti tecnici in materia di opere d’arte (istituzione prevista nel lontano 1971 con la cd. Legge Pieraccini, ma non ancora attuata) non introduce parametri idonei ad affermare l’esistenza di categorie privilegiate”.
8. Ad es. non esiste alcuna norma che imponga agli Archivi di certificare le opere, o che ne abbia disciplinato l'istituzione; questi infatti sono creati da Fondazioni – spesso degli stessi eredi dell'artista defunto – che dietro un corrispettivo e attraverso il lavoro di un collegio di storici dell'arte, compiono un'attività di ricerca storico-documentale di un'opera, procedendo poi all'archiviazione e al rilascio del relativo expertise


VALUTARE L'ARTE: Quali parametri

Si potrebbe dire che le quotazioni di un'opera d'arte dipendono dalla somma di un insieme di elementi che il collezionista deve sempre tener presente quando acquista l'opera di un artista: la qualità dell'opera, il grado di commerciabilità e di piacevolezza, la forza economica e l'importanza del gallerista, il critico di riferimento, le pubblicazioni e il curriculum delle mostre, i collezionisti, la diffusione nazionale e/o internazionale, il ruolo dei musei e delle istituzioni pubbliche, gli investimenti pubblicitari. Questi elementi possono essere visti come una sorta di “certificato di garanzia” da parte del collezionista, che serve ad attestare l'importanza effettiva dell'artista.
il prezzo di un'opera è la conseguenza di un lungo processo, costituito da una catena di ruoli complementari in cui il gallerista, il critico, il collezionista, i media e il museo contribuiscono, con modalità e pesi differenti, alla valutazione del prezzo finale dell'opera: tale sistema ha assunto le dimensioni internazionali a partire dagli anni sessanta, con l'intensificarsi degli scambi tra Europa Occidentale e Stati Uniti. Se l'artista, con alle spalle una buona galleria e il sostegno di un importante critico, viene inserito in importanti mostre riuscendo così ad imporsi a livello internazionale, vedrà le sue quotazioni lievitare.
Quando le opere d'arte diventano oggetto di attenzione dell'economia, è importante prendere in considerazione alcune caratteristiche che li differenziano dagli altri beni. Una prima peculiarità che li riguarda è sicuramente la scarsità: la maggior parte beni è presente in esemplari unici e la disponibilità è sempre (tranne rare eccezioni) limitata.
Un secondo fattore importante è che tali beni sono soggetti, a una duplice valorizzazione nel tempo: non solo per ciò che riguarda il supporto materiale dell'opera, ma anche per quanto concerne l'apporto del lavoro specifico dell'artista; questo valore aggiunto, quindi, viene dato dall'idea creativa dell'artista e dalla fattura tecnica dell'opera.
Il valore delle opere d'arte sono soggette a un insieme di variabili principalmente qualitative; ad esempio la qualità è uno dei primi fattori che esercita una forte incidenza sul prezzo di vendita.
Un altro fattore oggettivo che concorre al processo di attribuzione del prezzo è la tecnica di esecuzione. Il mercato mostra di apprezzare maggiormente le pitture e soprattutto i dipinti eseguiti su tela con acrilici o colori ad olio. Solitamente, a parità di dimensioni, una tempera viene valutata meno della metà di un olio dalle caratteristiche analoghe; un acquarello circa un quarto, e un disegno meno di un decimo.
La tecnica, poi, coinvolge a sua volta altri tre fattori: la conservabilità delle opere, il mestiere dell'autore, e l'equilibrio tra il soggetto rappresentato e il luogo di destinazione potenziale di tali opere. Il valore finale di un'opera dipende dalla dimensione, a parità di altre condizioni; solitamente, più un bene è grande, più alto sarà il suo valore. Nell'ambito del mercato francese di inizio secolo è nato il “sistema dei punti”, ancora oggi utilizzato: è una misura convenzionale adottata per valutare le opere in base alla loro area.
Un artista con stabili quotazioni di mercato potrebbe quindi avere un valore “un tanto al punto”; recentemente si è pensato di moltiplicare le somme della base e dell'altezza del quadro per un coefficiente variabile di anno in anno. Attualmente i galleristi di arte contemporanea si scambiano informazioni sul valore degli artisti definendo un coefficiente che viene applicato alla grandezza del quadro (misurata come somma della sua base più l'altezza): un grande maestro avrà un coefficiente piuttosto alto, un giovane alle prime esperienze intorno allo 0,5. Questa tecnica viene definita “puntoquadro”.
Un altro elemento essenziale per il calcolo del valore di un'opera è il periodo in cui è stata prodotta; quello che si tende a valutare maggiormente è il periodo più innovativo dell'artista, quello nel quale egli ha dato i suoi migliori contributi e ha iniziato a rendersi noto al pubblico: sono numerosissimi gli artisti i quali, sapendo che un'opera che reca una certa data vale di più di quelle che sta producendo in quel momento, retrodatano queste ultime sperando in un loro miglior piazzamento sul mercato67. La valutazione del mercato tiene decisamente conto della rilevanza storica dell'opera: un'opera non deve essere solo “bella”, ma deve appartenere a un momento importante della carriera di un artista. Anche per gli artisti emergenti, è necessario tenere conto del curriculum critico delle loro opere e della loro attività in generale; la recensione critica è elemento ormai imprescindibile nella valutazione di un'opera.
Un quadro recensito nelle riviste specializzate acquista maggior valore, e ovviamente più è importante la pubblicazione più alto sarà il prezzo finale. Altri fattori sono anche il soggetto e la composizione dell'opera; come spiega Anderson, per il quale si rimanda al capitolo 4, il soggetto è una forte discriminante per il prezzo dell'opera. Non sono rari i casi in cui opere di eccellente qualità e di artisti affermati siano rimasti invenduti numerose volte a causa del soggetto stesso (può essere comprensibile come temi quali una flagellazione o un martirio non trovino facilmente degli acquirenti al di fuori dei musei o delle fondazioni). L'elemento sicuramente più importante resta la fama dell'artista.

L'“Expertise” è una parola di origine francese che significa letteralmente “perizia”. Essa è utilizzata, nel linguaggio tecnico proprio degli storici dell’arte, per indicare un documento ufficiale, che contiene le caratteristiche tecniche di un’opera d’arte e ne certifica l’autenticità, l’epoca, la datazione e lo stato di conservazione. Nel suo insieme può definirsi quel documento d’identità di un’opera d’arte contenente una descrizione (il più possibile) completa della storia dell’opera, in base anche a eventuali analisi di laboratorio, se ritenute necessarie. L'expertise, dunque, consiste in una dettagliata relazione per la valutazione dell'originalità e dell'inquadramento storico-artistico dell'opera in esame, qualunque sia la natura del bene, i.e. un quadro, un mobile o un’altra opera figurativa. L'expertise non indica il valore commerciale dell’opera. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, essendo l'expertise un documento contenente il parere di un esperto, considerato competente ed autorevole, in merito all'autenticità e all'attribuzione di un'opera d'arte, e ritenuto che tale documento possa essere rilasciato da chiunque sia in possesso di tali requisiti in materia (appunto, competenza e autorevolezza), non trattandosi di un diritto riservato in esclusiva agli eredi dell'artista i quali non possono, pertanto, attribuire o negare a terzi (chiunque essi siano, critici d'arte o studiosi) la facoltà di rilasciare "expertises" in merito all'autenticità dell'opera del loro congiunto. È stato, infatti, statuito che “la formulazione dei giudizi sull'autenticità e sul conseguente valore di un'opera d'arte di un artista defunto costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, e, pertanto, può essere effettuata da qualunque soggetto considerato esperto, fermo restando il diritto degli eredi di rivendicare la paternità dell'opera d'arte, ove erroneamente attribuita ad altri, o, viceversa, di disconoscerne la provenienza.

la perizia è il documento contenente l’expertise, ma a cui viene aggiunta la valutazione economica dell’opera e può essere eseguita soltanto da un perito iscritto all'albo dei periti del Tribunale e della Camera di Commercio. Sul punto si rileva, peraltro, che per essere iscritto negli albi generici come consulenti tecnici è sufficiente dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività professionale e la speciale competenza tecnica in materia. Le Camere di Commercio hanno, invece, istituito un proprio elenco di periti d’arte per accedere al quale si ritiene sufficiente una laurea tecnica in materia o l’esercizio per tre anni della professione di antiquario. Il perito d’arte può quindi iscriversi al ruolo di periti ed esperti della propria Camera di Commercio di riferimento, sotto la sub-categoria “Antichità e oggetti d’arte” della categoria “Attività varie”, sulla base di requisiti personali, morali e professionali, che sono stabiliti dalla Camera di Commercio. In particolare è la Camera di Commercio che si occupa dell'istruttoria ed effettua una valutazione del curriculum del soggetto che richiede l’iscrizione, comprovato da adeguata documentazione, prodotto dall´interessato. In assenza di adeguata documentazione comprovante l´attività professionale svolta, il candidato è convocato per una sorta di esaminazione orale, al superamento del quale, potrà essere effettuata l’iscrizione. Va precisato che l'iscrizione al ruolo dei periti e degli esperti presso la Camera di Commercio non abilita all'esercizio dell'attività, ma ha una pura funzione di pubblicità conoscitiva: prova ne è la circostanza per cui l’iscrizione non è obbligatoria ai fini dello svolgimento dell'attività stessa. A fronte del vuoto normativo in materia, infatti, si è giunti ad affermare che chiunque possa rivendicare per sé il ruolo di critico ufficiale di un determinato artista, anche perché la mancata istituzione di un Albo dei consulenti tecnici in materia di opere d’arte (istituzione prevista nel lontano 1971 con la cd. Legge Pieraccini, ma non ancora attuata) non introduce parametri idonei ad affermare l’esistenza di categorie privilegiate. I periti e gli esperti iscritti nel ruolo camerale devono esplicare funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione di quelle attività per le quali esistono albi regolati da apposite disposizioni.

Il certificato di autenticità. Si tratta di documenti cartacei ufficiali che contengono le caratteristiche tecniche delle opere esaminate e ne certificano l’autenticità. Sono composte da una relazione scritta con indicazioni tecniche, critiche e biografiche (nel caso di opere firmate) e da foto indicative con i dettagli più rilevanti; vi sono poi in genere allegati vari (ad esempio: fotocopie di opere comparative, biografie desunte da pubblicazioni, altri expertise, titoli di acquisto, ecc). Elemento fondamentale è la firma del soggetto che l’ha rilasciato15. La relazione scritta si conclude con l’indicazione dello stato di conservazione dell’opera che è molto importante ai fini della sua giusta valutazione sul mercato. Le certificazioni si rilasciano generalmente in originale e due copie conformi. Una terza copia conforme resta nell’archivio personale del perito. Da quanto ora esposto emerge con chiarezza con chiarezza come non vi sono differenze sostanziali tra l’expertise e il certificato di autenticità. E difatti, al di là della mera differenza nominale, da un punto di vista comune, l’unico elemento che vale a distinguere il certificato di autenticità dall’expertise è che il termine “autentica” si utilizza per gli elaborati aventi a oggetto le opere di arte contemporanea, mentre è utilizzato il termine “expertise” nel caso di arte antica e di oggetti di antiquariato.


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