LA VICENDA GIUDIZIARIA DELL'EREDITA' GIUSTINIANI
Terminata la restaurazione post- Napoleonica, Vincenzo, VI Principe
Giustiniani, dissipate le ingenti ricchezze ereditate dagli avi, e ridotto il
fedecommesso, istituito da Vincenzo I con testamento del 22 gennaio 1631, oggetto di
lunghi litigi da parte dei suoi numerosi creditori, moriva a Roma il 13 novembre 1826
senza eredi maschi.
Da quella data si apre un lungo contenzioso giudiziario tra gli aventi diritto che si
chiude nel 1958.
Curioso evidenziare che la maggior parte dei legittimi eredi discendenti diritti dei
Principi di Chios, ignorano completamente di essere eredi della prestigiosa famiglia.
Il giudizio tribunalizio sulla base della documentazione presentata dai convenuti ha
determinato in maniera definitiva gli eredi, escludendo qualsiasi altro pretendente.
Ciò non esclude che i non convenuti che non sapevano della causa in corso o coloro che
non hanno potuto presentare una documentazione completa non siano da considerare
discendenti della gloriosa famiglia Giustiniani.
Possiamo comunque affermare per lo meno, che tutti i Giustiniani
accertati nel giudizio nel 1958 e i loro attuali discendenti siano in qualche modo tutti
parenti o soci essendo i Giustiniani una
società.
Come anche possibile affermare senza alcun dubbio che i Giustiniani, possiedono il
patrimonio documentale genealogico accertato più analitico di tutte le possibili famiglie
Italiane.
Alberi Genealogici dei Giustiniani-Negro
e Giustiniani-Banca
Ramo Giustiniani-Banca fino a Vincenzo I Giustiniani primo Marchese di Bassano istitutore
del fedecommesso. Estinto questo ramo, primo erede maschio: Andrea Cassano dei
Giustiniani-Banca, e così via via fino a Cecilia Giustiniani Bandini figlia di Vincenzo
VI ultimo Marchese di Bassano, qui il ramo Giustiniani di Roma si estingue ed il titolo
passa ai Giustiniani-Recanelli di Genova. Grazie alle recenti ricerche presso
lArchivio di Stato di Roma è stato possibile correggere lerrore degli
studiosi precedenti che attribuivano il cardinale Vincenzo e sua sorella Gerolama (madre
di Vincenzo primo marchese di Bassano) al ramo Recanelli. Analizzando gli schemi
genealogici dellAsr si è potuto verificare la comune appartenenza ai Giustiniani di
Banca sia al principe Andrea Cassano sia del Cardinale Vincenzo e di sua sorella Gerolama.
Equivoco forse dovuto al fatto che nel 1857 fu nominato erede del fedecommeso Giustiniani,
Pantaleo Vincenzo Giustiniani Recanelli e, poichè lultima linea chiamata alla
successione era quella materna, si pensò che Gerolama appartenesse ai Giustiniani
Recanelli.
Genealogie tratte dall'archivio storico della famiglia Giustiniani Bandini presso la
fondazione Camillo Gaetani di Roma.
Dal sito:
www.sardimpex.com, a cura di Davide
Shamà e Andrea Dominici Battelli, sono riportati alcuni alberi genealogici di dinastie
Giustiniani di Genova: Giustiniani De Banca e successione Bandini, Giustiniani Arangio
Conti di Nicaria, Giustiniani Campi, Giustiniani Campi Ciprocci, Giustiniani de Castro,
Giustiniani Fornetto, Giustiniani Garibaldo, Giustiniani Longhi e Ughetti, Giustiniani
Mari Moneglia, Giustiniani Negri, Giustiniani Oliverio, Giustiniani da Pagana, Giustiniani
Recanelli, Giustiniani Rocca, Giustiniani, Marchesi di Caprarica.
Alcuni ritratti dei Marchesi
Giustiniani tratte da Iustinianæ- Chios 1346-1884, Siros 1900,
Biblioteca A.Korais
LA VICENDA GIUDIZIARIA DEI GIUSTINIANI
DALLISTITUZIONE DEL FEDECOMMESSO FINO AL 1958
LA QUESTIONE DI DIRITTO
DELLEREDITA CONTESA
PERCHE TUTTI I
GIUSTINIANI CHE POSSONO PROVARE DI ESSERE
PARENTI DI QUELLI CHIOS POSSONO DICHIARARSI EREDI DELLA DINASTIA
Al di la del simbolico valore, caso curioso ma sostenibile,
il titolo
di Principe di Chio spetta a tutti i discendenti (che lo possano provare) da quei tredici
Maonesi del 1373 che lo ebbero per primi (Nicolò de Caneto de Lavagna, Giovanni
Campi, Francesco Arangio, Nicolò di S.Teodoro, Gabriele Adorno, Paolo Banca, Tommaso
Longo, Andriolo Campi, Raffaello de Forneto, Luchino Negro, Pietro Oliverio e Francesco
Garibaldi e Pietro di S.Teodoro).
Questo titolo spetta a quanti parteciparono al domino di Chios, che è quanto a dire a
tutti i Maonesi; tanto è vero che essi potevano, caso veramente raro se non unico,
trasmetterlo ad altri, che non fossero neppure loro parenti, purchè partecipassero al
governo di Chios, ciò ricollegabile alla stessa natura di società per azioni
della Maona Giustiniani.
Tutti i soci avevano uguali diritti, perché comuni sono i doveri. Tutti sono padroni di
Chios anche se il guadagno e pro rata in base alle quote, è per questo che il titolo di
Principe, concesso ai tredici Maonesi, si trasmetteva a tutti i figli, purchè legittimi,
senza restrizioni della primogenitura, perché nessuna legge ha giammai escluso dal
commercio i figli ultrogeniti. Il fregiarsi di tale titolo di Principe di Chios è anche
del tutto indipendente dal fatto di essere partecipanti o meno al fedecommesso ed essere
quindi eredi del Marchese Vincenzo Giustiniani in quanto anche lo stesso Marchese ed i
suoi discendenti come alla stregua degli altri discendenti dei tredici Maonesi originari e
successivi aventi diritto sono tutti aventi diritto. Sarebbe impossibile concepire una
Società Commerciale che portasse con se oltre beni e servizi anche titoli nobiliari, ma
non per questo si possono togliere i diritti acquisiti, essendo pacifico che le
questioni relative ai titoli nobiliari debbano essere considerate e decise alla stregua di
quel che sarebbe stato, se la feudalità vera e reale mai non avesse cessato di
esistere (Corte dappello di Napoli del 9 febbraio 1903 Marulli-Sezza)
(vedi anche Gli ordini equestri
di fornte al diritto Italiano di Basilio Petrucci per la Conuslta Araldica (1948).
IL TESTAMENTO DI VINCENZO
GIUSTINIANI (le vicende documentali)
Il "libro d'oro" della
nobiltà Genovese
Repertorio per le fonti documentarie del patriziato genovese
Giustiniani ascritti nell'Albo d'oro
della nobiltà Genovese
Tavole genealogiche
dei Giustiniani da "Chroniques Grèco-Romanes inèdites ou peu connue"
di Charles Hopf (Berlino Librairie de Weidmann 1873)
Una rielaborazione sistematica delle genealogie
dei Giustiniani da "Chroniques Grèco-Romanes inèdites ou peu connue"
di Charles Hopf (Berlino Librairie de Weidmann 1873) dal sito
Libro d'Oro della Nobility di Mediterranean);
Giustiniani ascritti nell'Albo
d'oro della nobiltà Genovese nel 1797 tratto da "Il Patriziato
Genovese" discendenza degli ascritti al Libro d'oro del Marchese Carlo Sertorio -
Genova 1967 Giorgio di Stefano Editore (presente nella Biblioteca Vittorio Emanuele II di
Roma)
discendenze Giustiniani olim Campi, Giustiniani olim Longhi, Giustiniani olim Recanelli,
Giustiniani olim De Forneto
... Furono anche le imposte a dilapidare
il patrimonio dei Giustiniani
A conferma dell'attaccamento dei Giustiniani ben dopo aver lasciato l'isola agli Ottomani, in occasione del terribile terremoto di Chios dell'aprile 1881, i Governatori della famiglia Giustiniani inviarono 2000 lire in ora al Governatore di Costantinopoli per le famiglie colpite dalla terribile sciagura
LA SENTENZA DEL 21 AGOSTO 1958
(firmata il 30 giugno 1958)La sentenza il Tribunale di Genova, sezione prima, Presidente Giulio Gallesio Piuma,
mette fine alla lunga vicenda dell'eredità di Vincenzo Giustiniani.
Sulla base della predetta sentenza venne disposta la vendita dei beni caduti
nellasse ereditario ed il ricavato venne ripartito tra tutti gli aventi diritto: 288
discendenti divisi in 12 stirpi. Il procedimento, sia per laccertamento degli eredi
che per la ripartizione del ricavato, è ormai definito.
PRO MEMORIA DEL TRIBUNALE DI GENOVA
Il 27 dicembre 1638 moriva in Roma il Marchese Vincenzo Giustiniani,
dopo aver disposto delle sue sostanze con testamento olografo il 22 gennaio 1631, con il
quale istituiva come erede universale il suo congiunto Andrea Giustiniani, con
sostituzione fidecommissoria a favore del di costui figlio primogenito, e dopo di esso dei
suoi discendenti, sempre in via di primogenitura e, in mancanza di questi, di membri di
altre linee della famiglia Giustiniani in ordine determinato. Con laboriosa procedura la
Corte dappello di Genova, con sentenza 5 dicembre 1950 / 19 maggio 1951 così
decise:
Teneto fermo il sequestro giudiziario di che trattasi, già convalidato dalla
sentenza 19/5/1929, confermata , sul punto, della sentenza 27/29 agosto 1930 di questa
Corte, dichiara che il patrimonio della Famiglia Giustiniani formando oggetto del
sequestro giudiziario di cui sopra, costituisce una comunione famigliare, in accoglimento
della istanza di divisione avanzata dinanzi al Tribunale. Dispone la divisione del
patrimonio della famiglia Giustiniani. Per le operazioni di divisione rimette le parti
dinanzi ai primi giudici i quali con provvedimento anche sulle spese del presente
giudizio, e dinanzi i quali il processo dovrà essere riassunto a cura della parte più
diligente entro mesi quattro dalla data di pubblicazione della presente sentenza. La causa
veniva riassunta davanti a questo Tribunale ad istanza della N.D. Beatrice Giustiniani fu
Fabio con atto di citazione in data 13 agosto 1951, ed in tale giudizio interveniva
ordinanza del Giudice istruttore, in data 22 luglio 1952, con la quale veniva disposta
consulenza tecnica, al fine soprattutto di accertare quale siano gli attuali membri della
comunione famigliare della Famiglia Giustiniani.
La relazione del consulente tecnico, dopo tre anni di indagini, ha disposto la sia
relazione in base alla quale venne accertata lesistenza in allora di
288 discendenti dello Andrea Giustiniani nominato in testamento 22/1/1631 quel erede,
sparsi in tutto il mondo, divisi in 12 stirpi, fra le quali due trasferite a Cuba, per le
quali viene nominato un curatore speciale.
Con sentenza 21 Agosto 1958 questo tribunale ha dichiarato essere compartecipi della
divisione le persone in essa indicato. In seguito a tale sentenza pronunciata sulla base
della perizia araldica, fu ordinata la vendita dei beni e fu proceduto alla ripartizione
del ricavato netto in base alle percentuali a ciascuno spettanti in base alla detta
consulenza tecnica.
Il processo è ormai definito ed estinto. L'inciso Tribunalizio testualmente proclama:
"Si fa notare, ad evitare equivoci e malintesi, che se alcuno credeva di avere
diritto non bastava il casato Giustiniani ma occorreva dimostrare con
documenti a traverso la consulenza di essere legittimo successore di
Giustiniani Andrea erede del defunto Vincenzo Giustiniani morto a Roma nel 1631.
Dunque, se era in tali condizioni, avrebbe dovuto intervenire nel processo per far valere
i suoi eventuali diritti.
Per motivi di privacy non riportiamo il testo integrale della sentenza con l'elenco
dettagliato di tutti i discendenti e dei loro alberi genealogici.
La suddetta sentenza è comunque depositata a Genova presso il Tribunale Civile anno 1958
sentenza n. 1434 Cr. N. 30155 Rip. N° 3564
Le conclusioni della sentenza del 1958